IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in
particolare, l'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2), nella parte in
cui prevede, in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato,
il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonche' la
facolta' di transito, in un contingente limitato, nelle  altre  Forze
di polizia ovvero in  altre  amministrazioni  pubbliche,  nell'ambito
delle  relative  dotazioni   organiche,   con   trasferimento   delle
corrispondenti risorse finanziarie, ferma restando la corresponsione,
sotto forma di assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti  economici,  a  qualsiasi  titolo   conseguiti,   della
differenza, limitatamente alle voci  fisse  e  continuative,  fra  il
trattamento economico percepito e  quello  corrisposto  in  relazione
alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 
  Visto il decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante:
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213; 
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del  2016,
che prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del medesimo decreto, fissata il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  per  la  determinazione  del
contingente limitato di personale del Corpo forestale dello Stato che
potra' avvalersi della facolta' del transito in  mobilita'  ad  altra
amministrazione, previa ricognizione  dei  posti  disponibili  e  dei
rispettivi   fabbisogni   presso   le    Amministrazioni    statali -
preferibilmente  quelle  che   svolgono   funzioni   attinenti   alle
professionalita' del personale da ricollocare -,  e  per  definire  i
criteri da applicare alle procedure di  mobilita'  e  le  tabelle  di
equiparazione; 
  Visto il successivo comma  4  del  medesimo  art.  12  del  decreto
legislativo n. 177 del 2016,  nella  parte  in  cui  prevede  che  il
personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  -  nei  venti  giorni
successivi  alla  pubblicazione  del  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al predetto comma 3,  primo  periodo  -
possa presentare domanda per il transito in altra  amministrazione  e
che nella medesima domanda possa indicare  se,  in  caso  di  mancato
accoglimento,  intenda  confermare  l'assegnazione  disposta  con   i
provvedimenti adottati dal Capo del Corpo forestale  dello  Stato  ai
sensi del comma 2 del medesimo art. 12 presso l'Arma dei carabinieri,
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  la  Polizia  di  Stato,  il
Corpo della  Guardia  di  finanza  e  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. In tal caso il mancato  accoglimento
della  domanda  di   mobilita'   determina   la   definitivita'   del
provvedimento di assegnazione, mentre in caso di mancata indicazione,
il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al
comma 6, che disciplina l'eventuale svolgimento di fasi ulteriori del
procedimento di mobilita' assoggettate, infine, alle disposizioni  di
cui agli articoli 30, comma 2-quinques e 33,  comma  8,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177  del  2016
che dispone che  il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  periti,
revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello  Stato
giudicato, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 177
del   2016,   permanentemente   non   idoneo   in   forma    assoluta
all'assolvimento dei compiti d'istituto ai sensi  delle  disposizioni
adottate  in  attuazione  dell'art.  23-bis,  comma  3,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero  assunto  ai  sensi  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello  di  cui
all'art.  18  della  medesima  legge,  ovvero  che  si  trovi   nella
condizione di cui all'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e che non abbia esercitato la facolta' di cui al  comma  3  del
medesimo articolo, e' inserito d'ufficio nel contingente  collocabile
presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'art.  12,
comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2016  per  l'assegnazione
preferibilmente nei ruoli  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e,   in
particolare, gli articoli 30, 33, 34 e 34-bis in materia di passaggio
diretto  di  personale  tra   amministrazioni   diverse,   eccedenze,
mobilita' collettiva e gestione del personale in disponibilita'; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
di stabilita' 2016); 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97,  art.  15,  che
reca modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
33, con l'inserimento del comma 3-bis che  recita:  «Il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
assicura adeguate forme di pubblicita' dei processi di mobilita'  dei
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  anche  attraverso  la
pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati»; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione del 14  settembre  2015,  recante:  «Criteri  per  la
mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato  degli  enti
di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,
nonche' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento
delle  funzioni  di  polizia  municipale»  adottato   in   attuazione
dell'art. 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015, n. 227; 
  Considerato che in base alle previsioni del comma 423  dell'art.  1
della legge n. 190 del 2014, per accelerare  i  tempi  di  attuazione
delle  procedure  di  mobilita'  e  la  ricollocazione  ottimale  del
personale e' stato istituito ed attivato il portale  «Mobilita'.gov»,
disponibile all'indirizzo http://www.mobilita.gov.it 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
giugno 2015, recante tabelle di equiparazione tra  il  personale  non
dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i  diversi  comparti
di contrattazione,  in  applicazione  dell'art.  29-bis  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  17
settembre 2015, n. 216; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
marzo 2016, recante  criteri  e  modalita'  di  equiparazione  fra  i
livelli di inquadramento del personale  gia'  appartenente  al  corpo
militare e quelli  previsti  dal  contratto  collettivo  relativo  al
personale civile con contratto a tempo determinato della associazione
italiana della Croce Rossa, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
luglio 2016, n. 155; 
  Ritenuto che per la definizione delle «tabelle  di  equiparazione»,
affidata al presente decreto dal citato art. 12, comma 3, del decreto
legislativo  177  del  2016,  e'  necessario  stabilire,  in  termini
generali  e  preventivi,  l'equiparazione   tra   le   posizioni   di
inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato e  quelle
del  personale  appartenente  al  comparto  di   contrattazione   dei
Ministeri, confrontando  i  rispettivi  ordinamenti  professionali  e
tenendo conto delle mansioni, dei compiti,  delle  responsabilita'  e
dei  titoli  di  accesso  relativi  alle  qualifiche  ed  ai  profili
professionali; 
  Rilevato che  per  individuare  la  corrispondenza  tra  i  livelli
economici considerati sia necessario stabilire la corrispondenza  tra
i  livelli  economici  di  inquadramento  del  personale  del   Corpo
forestale  dello  Stato  e  le  fasce   retributive   del   personale
appartenente al comparto di contrattazione collettiva dei  Ministeri,
utilizzando,  tra  i  criteri   di   armonizzazione,   gli   importi,
rispettivamente,  del  trattamento  stipendiale  stabiliti   per   il
personale non dirigenziale dagli accordi e del trattamento  tabellare
stabilito dal contratto  collettivo  relativi  al  biennio  economico
2008-2009; 
  Stabilito che per il personale non dirigenziale del Corpo forestale
dello Stato la corrispondenza tra i livelli economici sia individuata
anche sulla base del criterio della  prossimita'  degli  importi  del
trattamento stipendiale spettante rispetto a quelli  del  trattamento
tabellare dell'amministrazione di destinazione; 
  Considerato che,  in  relazione  all'equiparazione  definita  dalla
tabella di corrispondenza dei livelli economici allegata al  presente
decreto, l'amministrazione statale  di  destinazione  deve  procedere
all'inquadramento, in relazione alla  fattispecie  concreta  e  sulla
base dei rispettivi ordinamenti professionali,  nonche'  dei  criteri
definiti dal presente decreto; 
  Ritenuto  che  le  determinazioni  per  l'effettiva  posizione   di
inquadramento giuridico del dipendente del Corpo forestale trasferito
in mobilita' devono tenere conto anche delle specifiche ed  eventuali
abilitazioni  del  profilo  professionale   di   provenienza   e   di
destinazione,  fermo   restando   il   rispetto   dei   criteri   per
l'individuazione del livello economico di inquadramento; 
  Visto il decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  201,  recante:
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di  riordino  delle  carriere  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo forestale dello Stato»; 
  Visto il decreto del Ministero per le  politiche  agricole  del  22
dicembre 1997, recante «Individuazione dei profili professionali  del
personale del Corpo  forestale  dello  Stato  che  espleta  attivita'
tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa»; 
  Visto il decreto  legislativo  3  aprile  2001,  n.  155,  recante:
«Riordino dei ruoli del personale direttivo  e  dirigente  del  Corpo
forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della  legge  31
marzo 2000, n. 78»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
del 7  ottobre  2005,  n.  228  «Regolamento  recante  norme  per  il
passaggio del personale dei ruoli  degli  agenti  e  assistenti,  dei
sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello  Stato  in
altri ruoli dell'amministrazione o  di  altre  amministrazioni  dello
Stato»; 
  Visti i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al
personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto dei  Ministeri
ed in particolare la disciplina dell'ordinamento professionale e  del
tabellare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°  ottobre  2010,
n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il  personale
non dirigente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile  e  del
provvedimento di concertazione per il personale non  dirigente  delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento   militare   (biennio   economico
2008-2009)»; 
  Visto il C.C.N.L. del 23 gennaio 2009  relativo  al  personale  del
comparto Ministeri, biennio economico 2008 - 2009; 
  Rilevato che il  personale  di  qualifica  dirigenziale  del  Corpo
forestale dello Stato a seguito del trasferimento in mobilita' accede
al ruolo del personale di qualifica dirigenziale dell'amministrazione
statale di destinazione; 
  Vista la lettera n. 52179 del 10 ottobre  2016,  con  la  quale  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  ha  avviato  presso  le  amministrazioni  statali   la
ricognizione prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto  legislativo
177 del 2016, al fine di determinare il contingente di personale  del
Corpo forestale dello Stato che potra' avvalersi della  facolta'  del
transito ad altra amministrazione; 
  Vista la  nota  del  Corpo  forestale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale del 27 ottobre 2016, n. 80565 con la quale  viene  trasmesso
l'elenco del personale rientrante nelle categorie previste  dall'art.
18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016, per  un  totale
di n. 59  unita',  inserito  d'ufficio  nel  contingente  collocabile
presso  le  amministrazioni  statali  individuate  con  il   presente
decreto, con assegnazione preferibilmente  nei  ruoli  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Rilevato  che  in  base  alle   disponibilita'   comunicate   dalle
amministrazioni  statali  interpellate  e'   stato   determinato   il
contingente di personale del Corpo forestale dello Stato  che  potra'
avvalersi  della  facolta'  del  transito  ad  altra  amministrazione
secondo i criteri definiti dal presente decreto; 
  Informate le organizzazioni sindacali con  nota  n.  59348  del  14
novembre 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto determina: 
    a) il contingente di personale del Corpo  forestale  dello  Stato
che potra' avvalersi della facolta'  del  transito  in  mobilita'  ad
altra amministrazione statale; 
    b) le tabelle di equiparazione del personale del Corpo  forestale
ai fini dell'inquadramento nei ruoli  delle  amministrazioni  statali
secondo l'ordinamento professionale del Comparto Ministeri; 
    c) il numero dei posti disponibili delle amministrazioni  statali
verso le quali e' consentito il  transito  del  personale  del  Corpo
forestale che presenta domanda, distinti  per  amministrazione,  sede
territoriale,  qualifica  del  personale  da  ricollocare,  area   di
inquadramento   e   fascia    economica    nell'amministrazione    di
destinazione; 
    d) i criteri da applicare alle procedure di mobilita'.